La fede privilegiata negli atti pubblici: valore probatorio, limiti e responsabilità del pubblico ufficiale

Fede privilegiata negli atti pubblici, documento ufficiale con simboli della giustizia italiana

L’articolo 2700 del Codice civile attribuisce particolare efficacia probatoria a determinate attestazioni dei pubblici ufficiali. Ma la fede privilegiata non equivale a una presunzione assoluta di verità: ecco i confini giuridici e gli strumenti di contestazione.

A firma del Prof. Avv. Michele Miccoli

CONTEMAX Magazine – Approfondimento giuridico

La fede privilegiata: fondamento, limiti e rilievo probatorio

La fede privilegiata costituisce una delle più incisive manifestazioni della pubblica fede nell’ordinamento giuridico. Essa accompagna determinati atti pubblici, conferendo alle attestazioni che vi sono contenute un’efficacia probatoria particolarmente intensa e sottraendole, entro limiti rigorosamente circoscritti, alla libera contestazione delle parti.

Non si tratta, tuttavia, di un attributo indistintamente connaturato a ogni atto proveniente da un pubblico ufficiale. La fede privilegiata sorge soltanto quando l’ordinamento attribuisca al soggetto, nell’esercizio di una specifica funzione, il potere di documentare fatti o attività con particolare efficacia certificativa.

La giurisprudenza individua, in tale prospettiva, una speciale potestà documentatrice e una destinazione dell’atto, fin dalla sua formazione, alla prova dei fatti attestati.

La nozione civilistica e l’efficacia dell’atto pubblico

Il riferimento centrale è l’articolo 2700 del Codice civile, secondo cui l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

L’efficacia privilegiata, dunque, non investe indiscriminatamente ogni contenuto dell’atto.

Essa riguarda, in primo luogo, la sua provenienza e, inoltre, ciò che il pubblico ufficiale dichiara di avere direttamente compiuto o percepito.

Diversa è la posizione delle valutazioni, delle inferenze, delle informazioni apprese da terzi o delle dichiarazioni altrui: la loro presenza nel documento non le trasforma automaticamente in verità legalmente incontrovertibili.

Ne risulta una distinzione essenziale tra il fatto che il pubblico ufficiale abbia ricevuto una dichiarazione e la verità intrinseca di quanto dichiarato.

Il verbale può fare piena prova che una certa affermazione sia stata resa in sua presenza; non necessariamente che il contenuto dell’affermazione corrisponda al vero.

Il pubblico ufficiale e la funzione esercitata

La fede privilegiata non costituisce l’elemento tipico che, da solo, identifica la figura del pubblico ufficiale.

La qualificazione penalistica discende dall’articolo 357 del Codice penale, che individua il pubblico ufficiale in relazione all’esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, caratterizzata, nei termini stabiliti dalla norma, dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione oppure dall’esercizio di poteri autoritativi o certificativi.

Il potere certificativo è dunque uno dei possibili indici della pubblica funzione, non un requisito universale della figura.

Né ogni pubblico ufficiale è, per il solo fatto di rivestire tale qualità, investito del potere di attribuire fede privilegiata a qualunque documento da lui redatto.

Occorre verificare la fonte e i limiti della specifica potestà documentatrice, nonché la natura e la funzione dell’atto.

La distinzione assume rilievo particolare anche in materia penale: la natura fidefacente del documento non può essere desunta dal solo fatto che esso sia stato redatto da un pubblico ufficiale.

La Cassazione ha evidenziato che la qualificazione richiede di accertare, tra l’altro, se l’atto fosse destinato alla prova e se il suo autore disponesse del potere di attribuirgli quella peculiare efficacia probatoria.

I limiti della fede privilegiata e gli strumenti di contestazione

La fede privilegiata non esprime una supremazia personale del pubblico ufficiale, né istituisce una presunzione generale di infallibilità dell’amministrazione.

È, piuttosto, una regola legale di prova, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici e alla stabilità delle attestazioni rese nell’esercizio di una funzione pubblica.

Proprio per la sua incisività, essa è circoscritta a quanto ricade nell’ambito della competenza certificativa e della percezione diretta del verbalizzante.

La contestazione della verità dei fatti coperti da tale efficacia non si risolve, di regola, in una semplice prova contraria: richiede gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento, fra cui la querela di falso, ferma restando la possibilità che la falsità sia accertata in sede penale.

Una prerogativa che comporta responsabilità

La fede privilegiata assolve, in definitiva, una funzione di garanzia pubblica: permette che determinati fatti, documentati da un soggetto munito di specifica potestà, siano assistiti da un grado rafforzato di certezza.

Ma alla forza probatoria dell’atto corrisponde una responsabilità proporzionata dell’ufficiale che lo forma.

La precisione dell’attestazione, la fedeltà alla realtà percepita e il rigoroso rispetto dei confini della propria competenza non sono meri canoni di buona amministrazione: costituiscono il presupposto della fiducia che l’ordinamento ripone nella documentazione pubblica.

La fede privilegiata è, pertanto, meno un privilegio dell’autore che una garanzia dell’ordinamento; e non una qualità personale, bensì un’efficacia attribuita dalla legge a determinate attestazioni, in ragione della funzione esercitata e dei limiti entro i quali essa può legittimamente esplicarsi.


Leggi anche: La concussione dopo la riforma: la costrizione al centro della fattispecie.

Prof. Avv. Michele Miccoli

Contributo giuridico per CONTEMAX Magazine

www.contemaxmagazine.org

Lascia un commento